Art. 2.

      1. A decorrere dall'anno 2007, una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, pari a 5 milioni di euro annui, è destinata al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge.
      2. La quota del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui al comma 1 è ripartita annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro della solidarietà sociale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.